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Statuto “I Venturieri”
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STATUTO

TITOLO I

Costituzione e Scopi

In data 22/01/1988 si è costituita l'Associazione "I VENTURIERI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER LA DIFFUSIONE DELLA MARINERIA VELICA" con sede in CHIOGGIA (VE) località Saloni 5/b. Essa è retta dal presente statuto aggiornato secondo il D.lgs 460/97 e dalle vigenti norme di legge in materia.

ART.1- L'Associazione I VENTURIERI – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER LA DIFFUSIONE DELLA MARINERIA VELICA ha per oggetto l'esercizio di attività sportive ed in particolare la formazione, la preparazione e la pratica della navigazione sportiva e da diporto a vela sia d'altura che costiera anche attraverso la partecipazione e l'organizzazione di campionati, gare e tornei secondo le direttive del CONI, della Federazione Italiana Vela (F.I.V.), ed eventualmente la partecipazione di gare e tornei indette da altre Associazioni sia italiane sia straniere. Potrà inoltre effettuare iniziative e manifestazioni, sia per la diffusione della cultura nel campo della marineria velica, sia per la conoscenza e la tutela dell'ambiente marino, da promuovere in qualsiasi sede,nonché la partecipazione a mostre, fiere, ed altre occasioni per lo sviluppo di tali attività. Per il conseguimento dei propri scopi sportivi, nonché scopi culturali e ricreativi connessi, l'Associazione potrà promuovere tutte le attività necessarie, giudicate opportune od utili, ivi comprese quelle dirette all'acquisizione di beni materiali, strumentali e beni immobili in proprietà, in locazione o in altra forma e potrà partecipare ad associazioni aventi scopi analoghi od affini come pure associarsi ad esse. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 2 - L'Associazione è apolitica, non opera discriminazioni razziali e non ha alcuna finalità di lucro. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto e leale sia nei confronti degli altri associati sia nei confronti dei terzi nonché all'incondizionata accettazione del presente statuto in ogni sua parte.

TITOLO II

Guidone Sociale e Durata

ART. 3 - L'Associazione avrà un Guidone sociale costituito da un drappo a triangolo isoscele diviso in quattro parti a scacchiera, alternati giallo e blu, con al centro un cerchio bianco recante in blu la rosa dei venti.

ART. 4 - La durata dell'Associazione sportiva dilettantistica è stabilita a tempo indeterminato.

TITOLO III

Regolamento Associati

ART. 5 - L'Associazione è composta da associati; nel prosieguo del presente Statuto la denominazione "socio" è utilizzata, esclusivamente per brevità, quale sinonimo del termine "associato" ma è solo a quest'ultimo cui si deve far riferimento nell'accezione "socio".

ART. 6 - Si distinguono le seguenti categorie di soci: a) Fondatori b) Ordinari c) Sostenitori d) Giovani Sono soci fondatori i soci che materialmente si sono adoperati per fondare l'Associazione ovvero i sottoscrittori dell'atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che praticano l'attività sportiva sia agonistica sia amatoriale e fattivamente contribuiscono alla vita sociale dell'Associazione con il loro impegno giornaliero. Sono soci sostenitori coloro che con il loro impegno finanziario e di mezzi contribuiscono al potenziamento, alla diffusione dell'immagine e all'incremento dell'attività sportiva specialmente nel settore giovanile. Di norma non praticano l'attività sportiva e versano unicamente dei contributi associativi a titolo di liberalità; essi hanno diritto di voto nelle assemblee al pari degli altri soci. Sono soci giovani i minorenni. I soci giovani sono tenuti a versare la quota annuale d'iscrizione al pari dei soci ordinari, così come stabilita dal C.D.. I soci giovani (minorenni) per legge non possono aver diritto di voto.

ART. 7 - Chiunque aspiri ad essere ammesso all'Associazione deve presentare domanda al C.D. su apposito modulo riportante in calce l'impegno ad accettare ed osservare il presente regolamento. Per mantenere la qualifica di socio (rinnovo annuale) è sufficiente versare la quota d'iscrizione annuale e di frequenza mensile eventualmente stabilita dagli organi direttivi sociali. I soci non in regola con le quote di frequenza e d'iscrizione non potranno usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Associazione.

ART. 8 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'accettazione all'Associazione comporta per l'associato maggiorenne il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Le domande di ammissione per gli aspiranti soci di minore età dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela su apposito modulo disponibile in Segreteria. La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai diritti di ogni associato, e ciascun aderente oltre che il diritto ha anche il dovere di partecipare fattivamente alla vita associativa anche nell'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione e pulizia delle strutture dell'Associazione.

ART. 9 - Le ammissioni sono di esclusiva competenza del C.D., il quale esaminate le domande, prende le opportune deliberazioni senza l'obbligo di partecipare le ragioni agli interessati. L'iscrizione, se accolta è valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Entro il 31 ottobre dell'anno successivo dovrà essere rinnovata versando la quota annuale; se non rinnovata entro tale termine il socio si intenderà dimissionario. La domanda di rinnovo presentata oltre il 31 ottobre di ogni anno da coloro che erano già iscritti può essere considerata a tutti gli effetti come una nuova domanda sottoposta così al vincolo sospensivo del C.D.

ART. 10 - Le quote sociali d'iscrizione e di frequenza ai corsi verranno annualmente stabilite dal C.D.. Il pagamento delle stesse deve effettuarsi nei termini fissati dal C.D.. L'Associazione ha diritto di recuperare, nelle forme che riterrà più opportune, i crediti maturati nei confronti dei soci morosi.

TITOLO IV

Dimissioni Punizioni Espulsioni

ART. 11 - Il socio che intende dimettersi, in vigenza del rapporto dovrà presentare richiesta scritta entro tre mesi dalla chiusura dell'anno al C.D., il quale delibererà in merito.

ART. 12 - A carico dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari: a) ammonizione; b) sospensione a tempo determinato dalla frequenza della sede e dall'uso degli impianti e servizi sportivi svolti dall'Associazione; c) radiazione.

ART. 13 -Viene radiato chiunque commette atti disonorevoli ed immorali, nuoce o tenta di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita dell'Associazione, danneggia moralmente o materialmente un consocio, tiene condotta incivile, commette atti di insubordinazione alle autorità sociali, danneggia i materiali di proprietà sociale e si rifiuta di corrispondere i dovuti indennizzi. La radiazione viene effettuata per deliberazione del C.D., salvo che questo non intenda applicare gli altri provvedimenti disciplinari di cui all'art.12.

ART. 14 - Il provvedimento definitivo disciplinare di radiazione preso a carico dei soci atleti tesserati alla Federazione verrà comunicato alla Federazione stessa.

TITOLO V

Anno Sociale ed Organi

ART. 15 - L'anno sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso.

ART. 16 - Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. Il Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica un triennio.

TITOLO VI

Assemblee

ART. 17- L'Assemblea elegge il C.D. composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, comunque in numero dispari che a loro volta eleggeranno tra loro il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed i Consiglieri alle varie cariche sociali.

ART. 18 - L'Assemblea dei soci sarà valida a tutti gli effetti qualora siano presenti in prima convocazione almeno la metà più uno della totalità dei soci aventi il diritto al voto: in difetto di ciò sarà valida in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto. Per tutte le elezioni è valida la maggioranza relativa purché partecipi alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto accertati come presenti all'atto della verifica dei poteri.

ART. 19- L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei soci che hanno diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

ART. 20- L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed in via straordinaria quando il C.D. lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno il 50% + uno dei soci, con le modalità previste dal C.D. In tale caso l'Assemblea dovrà essere tenuta entro 30 gg.

ART. 21 - All'assemblea prendono parte di diritto: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, i Consiglieri.

ART. 22 - L'Assemblea:

in via ordinaria

a) esamina, discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi nonché attraverso la relazione tecnicomorale e finanziaria del Consiglio, l'attività svolta nel periodo trascorso ed esprime il voto per alzata di mano; b) stabilisce i principi generali per lo svolgimento dell'attività; c) approva le norme di funzionamento della sede sociale ed i regolamenti interni; d) delibera in ultima istanza sulle controversie di sua competenza; in via straordinaria e) delibera sullo scioglimento dell'Associazione; f) delibera sulle eventuali modifiche allo statuto; g) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio Direttivo.

ART. 23- Potranno prendere parte alle assemblee tutti i soci che abbiano compiuto i 18 anni, non siano dimissionari a norma dell'art. 10 titolo IV del presente statuto e che siano in regola con le quote d'iscrizione e frequenza. Non potranno partecipare coloro che siano colpiti da sanzione disciplinare sociale o federale.

ART. 24 - Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) siano già iscritti all'Associazione, e nel caso abbiano nuova iscrizione, vi sia l'approvazione del C.D. a maggioranza; b) siano immuni da provvedimenti disciplinari da parte della società, del CONI, della Federazione o di qualsiasi altra federazione sportiva riconosciuta dal CONI che comportino o abbiano comportato squalifiche o inibizioni superiori ad 1 anno. c) siano maggiorenni; d) non abbiano riportato restrizioni personali per reati contro la fede pubblica, il Patrimonio e la morale. Le elezioni dovranno effettuarsi per voto palese. Il socio potrà farsi rappresentare da altro socio che abbia diritto a voto nell'Assemblea. Ogni socio potrà rappresentare nelle votazioni non più di un altro socio. Gli eletti entrano in carica immediatamente. ART. 25 - Deposito delle candidature: I candidati alle nomine dovranno presentare le proprie candidature in Segreteria, contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere i requisiti previsti nell'art. 24, entro un'ora dall'inizio dell'Assemblea ordinaria o straordinaria. Le assemblee sono presiedute da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa tra i soci, ed uno dei soci presenti verrà chiamato a funzionare da Segretario. La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione o di voto, è compiuta normalmente dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

TITOLO VII

Consiglio Direttivo

ART. 26 - Associazione è retta dal C.D., i cui componenti vengono eletti dall'Assemblea dei soci ogni 3 anni. Esso è costituito dal numero di componenti stabilito al precedente art. 17: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Consiglieri. Tutte le cariche sono a titolo onorifico. Qualora uno dei consiglieri dovesse dimettersi, subentrerà nella carica il primo non eletto nell'ultima Assemblea tenuta per il rinnovo delle cariche sociali e così fino al reintegro delle cariche nel Consiglio.

ART. 27- Il Consiglio Direttivo in carica può essere rieletto. Le sue deliberazioni sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo.

ART. 28 - Sono compiti del C.D.:

a) esaminare e deliberare sulle domande di ammissione; b) adottare provvedimenti disciplinari; c) compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci e curare gli affari in ordine amministrativo; d) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale ed i regolamenti interni: e) approvare il programma sportivo, didattico, culturale e di altre iniziative rientranti negli scopi istituzionali; f) organizzare e propagandare la diffusione delle attività sociali a tutti i livelli; g) stabilire le date delle assemblee dei soci. ART. 29- Il C.D. può avvalersi a titolo consultivo della collaborazione di persone tecnicamente preparate in determinati problemi. I membri del C.D. non potranno ricevere alcun compenso per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 30- Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione, le adunanze del Consiglio, appone il visto alle deliberazioni, alla corrispondenza, ai mandati di pagamento ed è il Legale rappresentante in ogni evenienza. Ha inoltre ogni facoltà promozionale ed innovativa per la migliore realizzazione dei programmi e delle attività sociali compresa quella di delegare ad altri alcune determinate mansioni, ripartire incarichi a carattere amministrativo, sportivo, culturale e ricreativo, a dar vita ad altre iniziative che non siano in contrasto con le direttive tracciate dall'Assemblea dei soci e del C.D.

ART. 31- Il Presidente per meglio garantire il funzionamento dell'Associazione, può, su autorizzazione del C.D., assumere in nome e per conto dell'Associazione stessa uno o più obblighi bancari con limite massimo di euro 8.000,00 salvo rendicontare adeguatamente ai soci in sede di approvazione di bilancio.

ART. 32 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nell'espletamento di tutte le funzioni previste dal precedente comma.

TITOLO VIII

Patrimonio Sociale e Mezzi Finanziari

ART. 33 - Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e immobili che la società possiede dal materiale di consumo appartenente all'Associazione di ogni altro bene di proprietà. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività svolta. Eventuali avanzi di bilancio non potranno essere distribuiti e andranno incamerati per perdite successive.

ART. 34 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da: a) Quote associative dei soci (quote di iscrizione e contributi annuali di funzionamento); b) Quote di partecipazione ad attività sportive, didattiche e culturali rientranti negli scopi istituzionali; c) Eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea per particolari esigenze eccedenti il bilancio ordinario; d) Versamenti volontari degli associati e liberalità di chiunque; e) Contributi CONI, della Federazione, ed altri enti o organismi pubblici o privati; f) Introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche di fondi effettuate conformemente al disposto del D. Lgs 460/97 e successive modificazioni intervenute. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che non sia imposta dalla legge. L'eventuale patrimonio sociale derivante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione sportiva dilettantistica con finalità analoghe.

TITOLO IX

Modifiche allo Statuto

ART. 35 - Le proposte di modifiche allo statuto sociale possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno metà più uno dei soci. Nel secondo caso l'Assemblea Straordinaria deve essere tenuta entro 30 gg. dalla data della presentazione della domanda.

ART. 36 - Le modifiche dovranno essere approvate da almeno due terzi dei soci presenti in Assemblea ed aventi diritto a voto. Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO X

Disposizioni Generali

ART. 37 - Per quanto non contenuto nel presente Statuto, vigono se applicabili, le norme stabilite dal CONI e dalla Federazione di appartenenza nonché quanto stabilito dalle leggi speciali in materia vigenti sulle associazioni.